Legge

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In un Cantone privo, prima della creazione dell’USI, di un’università pubblica cantonale fu necessario come primo passo varare una legge ad hoc, che oltre a istituire ufficialmente il nuovo ateneo avrebbe potuto autorizzare il Gran Consiglio (GC) a concedere i primi crediti. Il testo fu preparato dal segretario generale del Dipartimento Istruzione e Cultura, il giurista Mauro Dell’Ambrogio, nell’inverno 1993-94 e fu allegato al Messaggio 4308 del Consiglio di Stato (CdS) datato 11 ottobre 1994. In quella prima versione il testo, che sarebbe entrato in vigore solo il 10 novembre dell’anno successivo con alcune modifiche, contava 11 articoli di legge ed era improntato alla massima agilità possibile, anche per concedere al futuro ateneo i più ampi margini di manovra. Suoi punti di forza, che si discostavano in parte dalle basi legali in vigore all’epoca per le università svizzere, erano l’istituzione di un ente con personalità giuridica propria, la definizione di ruoli precisi ma delimitati per l’autorità politica (CdS e GC), l’utilizzo del Codice delle obbligazioni – quindi del diritto privato – per i rapporti con i docenti e soprattutto la possibilità di integrare facoltà promosse da altri enti; un articolo quest’ultimo pensato per permettere alla proposta del Comune di Lugano (le due facoltà di Scienze economiche e Scienze della comunicazione) di integrarsi in quella cantonale (l’Accademia di architettura) e di accedere di rimbalzo ai finanziamenti federali e intercantonali.

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  • Il dibattito in Gran Consiglio

    La bozza di legge fu sottoposta alla Commissione speciale scolastica del GC, istituita il 16 novembre 1994 e in parte rinnovata dopo le elezioni cantonali dell’aprile 1995. Presieduta dapprima da Ina Piattini Pelloni e poi da Fulvio Pelli, la commissione presentò il proprio rapporto il 30 agosto 1995 (relatore per la parte giuridica il liberale-radicale Eros Bergonzoli) dopo un intenso confronto sia con il Dipartimento Istruzione e Cultura diretto da Giuseppe Buffi, sia soprattutto con la Città di Lugano del sindaco Giorgio Giudici, che aveva nel frattempo creato e capitalizzato una Fondazione (FFL) per reggere le proprie facoltà. La legge cantonale passò il vaglio parlamentare il 2-3 ottobre 1995, non senza ulteriori ma minime modifiche all’impianto iniziale e a quelle già apportate dalla commissione. Al termine dei lavori, rispetto alla bozza presentata l’11 ottobre 1994 dal CdS erano stati aggiunti ex novo tre articoli, intesi a ribadire l’autonomia di insegnamento e ricerca (art. 4), a creare una commissione indipendente di ricorso (art. 7) e a dichiarare in esplicito quali sarebbero state le tre facoltà istitutive dell’ateneo (art. 13) e quindi implicitamente a riservare al Gran Consiglio l’approvazione di nuove facoltà. Furono invece rifiutati durante la discussione in GC quasi tutti gli emendamenti proposti da Argante Righetti (PLR), Tiziano Moccetti (PLR), Benito Bernasconi (PS), Donatello Poggi (PdL) e Giorgio Zappa (PPD). Oggetti del contendere erano stati in special modo lo statuto legale dell’USI e i rapporti dell’istituzione con il personale docente: Righetti e Bernasconi, portavoci dell’ala più statalista del parlamento, insistettero molto, ma invano, su quest’ultimo punto. L’assenza, almeno iniziale, della figura di un Rettore fu stigmatizzata inoltre da Bernasconi e Moccetti, ma il GC valutò di non assecondare la proposta ritenendo più funzionale, per un’università nascente, il ruolo del Presidente. Gli interventi di Giorgio Zappa erano invece intesi a esplicitare il contributo di Mendrisio e a proteggere non tanto il nome “università” quanto il brand “Univesità della Svizzera italiana” (art. 14). Il proliferare in quegli anni di iniziative private dal dubbio valore accademico, come la Jolla University o il Centro Interuniversitario Ticinese di Waldo Bernasconi, suggerirono invece al parlamento un più rigida e più ampia tutela del termine (da lì in poi utilizzabile soltanto con autorizzazione del CdS). Da ultimo, gli interventi di Donatello Poggi in favore di un organo di rappresentanza degli studenti e contro qualunque forma di numero chiuso furono ritenuti pure inadatti a un testo di legge e alle condizioni logistiche del futuro ateneo. Decorso il termine di referendum, senza che fosse utilizzato, la legge entrò in vigore il 10 novembre 1995 e il 16 febbraio 1996 fu pubblicato il Regolamento di applicazione della legge, a partire dal quale la macchina amministrativa e organizzativa dell’USI si mosse celermente per poter iniziare i corsi l’autunno successivo.

  • Gli articoli di legge

    Art. 1 - Natura e scopo: personalità giuridica propria, per insegnamento e ricerca (1994)

    Art. 2 - Rapporti con il Cantone: autonomia, capitale di dotazione e crediti quadro (1994)

    Art. 3 - Competenze cantonali: il Gran Consiglio concede il capitale iniziale e i crediti annuali (1994) e autorizza nuove facoltà o integrazioni (1995); il Consiglio di Stato rappresenta l'USI verso il GC e la Confederazione (1994) e istituisce una commissione indipendente di ricorso (1995)

    Art. 4 - Libertà di insegnamento e ricerca: garantita a tutti i collaboratori (1995)

    Art. 5 - Facoltà e titoli di studio: le facoltà sono autonome e sono loro a rilasciare i titoli di studio (1994)

    Art. 6 - Organi: il Consiglio dell’Università e i Consigli di facoltà (1994)

    Art. 7 - Commisione indipendente di ricorso: designata dal Gran Consiglio (1995)

    Art. 8 - Consiglio dell’Università: coordina, ripartisce le risorse e risponde al Consiglio di Stato (1994)

    Art. 9 - Consigli di facoltà: sono gli organi superiori della facoltà e adottano i regolamenti (1994)

    Art. 10 - Rapporti con i docenti: sono retti dal diritto privato, tranne le cariche istituzionali (1994)

    Art. 11 - Rapporti con gli studenti: secondo i regolamenti delle facoltà, se ne può limitare il numero (1994)

    Art. 12 - Istituzioni create da terzi: si possono integrare, alle stesse condizioni delle facoltà e istituti USI (1994)

    Art. 13 - Elementi costitutivi: una facoltà propria (ARC) e due affiliate (ECO e COM) (1995)

    Art. 14 - Protezione del nome: è necessaria un'autorizzazione del Consiglio di Stato per usare il termine “università” (1994)

    Art. 15 - Disposizioni transitorie: è conferito incarico al Consiglio Costituente assieme a crediti vari per l’avvio (1994)

  • Successive modifiche

    In concomitanza con l’avvio dei corsi all’USI, nell’ottobre 1996 il CdS licenziò all’attenzione del GC il Messaggio 4583 per l’istituzione della Scuola universitaria professionale della Svizzera italiana (SUPSI), a cui il Dipartimento di Giuseppe Buffi stava lavorando da alcuni mesi in ossequio alla nuova Legge federale sulle scuole universitarie professionali del 6 ottobre 1995. Per il nuovo ente, concepito come il secondo tassello di uno sviluppo unitario del sistema accademico ticinese, non si ritenne di proporre una legge apposita, bensì di inserirne le norme nella legge sull’USI, per sottolineare simmetrie e sinergie tra le due istituzioni. Nella sostanza la nuova versione della legge, accettata dal parlamento l’11 marzo 1997, aggiunse un secondo di set di articoli (16-26) specifici per la SUPSI, istituita nella forma di un ente autonomo di diritto pubblico con sede a Bellinzona. Rispetto all’USI, cresciuta su una tabula rasa, la SUPSI nacque dall’accorpamento di alcune scuole professionali esistenti, di ambito tecnico, aziendale e sanitario (STS, SSQEA, SSAA, SSLS), e di istituti di ricerca privati in campi affini. Successive modifiche soprattutto nella parte relativa all’USI, per l’introduzione del nuovo modello di finanziamento tramite contratto di prestazione (4 novembre 2002), per l’integrazione delle due facoltà luganesi (4 novembre 2002) e per la creazione della Facoltà di scienze informatiche (3 dicembre 2002), imposero una riscrittura complessiva del testo, varata dal GC il 9 novembre 2005. Negli anni successivi la legge fu di nuovo ritoccata, oltre che per adeguarla al nuovo quadro legislativo federale (2011), per l’affiliazione di alcuni istituti di ricerca (l’Istituto di Ricerca in Biomedicina il 13 ottobre 2009, l’Istituto Oncologico di Ricerca il 3 febbraio 2016 e l’Istituto di Ricerche Solari il 18 febbraio 2020), come pure per la creazione della Facoltà di scienze biomediche (24 novembre 2014) o per il cambiamento di nome della Facoltà di scienze della comunicazione in Facoltà di comunicazione, cultura, società (9 dicembre 2019). Di particolare impatto sull’autonomia e la governance dell’USI furono le novità introdotte negli ultimi anni con la creazione della Commissione parlamentare di controllo (11 dicembre 2017) e soprattutto con la radicale trasformazione degli organi decisionali – Consiglio dell’USI, Rettorato, Senato accademico – attiva sin dal 2016-17 e iscritta nella legge durante la seduta parlamentare del 9 dicembre 2019.